Corpo Musicale di Crescenzago

Statuto

STATUTO

1. È costituita l’associazione “Corpo musicale di Crescenzago”, d’ora in poi chiamata associazione.

Il Corpo Musicale, fondato nel 1886, è una libera associazione apolitica e apartitica e completamente indipendente da qualsiasi corrente politica nazionale o locale.

2. Essa è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.

3. L’associazione ha sede nel comune di Milano. L’assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni o enti se ciò risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

4. L’associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi: diffondere e far amare la musica al cittadino sotto ogni suo aspetto folcloristico e culturale.

5. La durata dell’associazione è fissata sino al 2070.

6. Il patrimonio dell’associazione è rappresentato dai seguenti beni:

● fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

● contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità;

● eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

● beni mobili e immobili che diverranno in futuro di proprietà dell’associazione.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

● quote e contributi degli associati;

● eredità, donazioni e legati;

● contributi provenienti dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali, nonché da altri enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

● contributi elargiti da istituzioni comunitarie e organismi internazionali;

● entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

● proventi di cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti sia di associati sia di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in misura strettamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

● erogazioni liberali ricevute da associati e da soggetti terzi;

● entrate derivanti da iniziative promozionali, eventi occasionali e sottoscrizioni varie;

● altre entrate non incompatibili con le finalità dell’associazione.

7. L’importo della quota annuale viene fissato dal consiglio direttivo con periodicità annuale. L’adesione è subordinata alla previa sottoscrizione della quota. I versamenti all’associazione, siano essi a titolo di sottoscrizione della quota sociale oppure come donazione o contributo, si considerano fatti a fondo perduto. In nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

8. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. Qualora l’associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del consiglio direttivo.

9. Assumono la qualità di socio le persone fisiche e giuridiche, le quali condividono le finalità dell’associazione, si impegnano per realizzarle e versano la quota sociale annuale. I soci si distinguono in:

a) Soci musicanti;

b) Soci sostenitori.

Soci Musicanti, sono quelle persone di ambo i sessi che, in possesso di particolari doti e qualità musicali, vengano reputati idonei ed utili a far parte dell’associazione, in relazione alle reali esigenze dell’associazione stessa e a insindacabile giudizio del Consigli di Amministrazione.

Soci Sostenitori, sono quelle persone di qualsiasi titolo, età e sesso che, pur non facendo parte del Gruppo Musicanti, sentono di poter dare all’associazione un appoggio morale e finanziario, quale merita una così cara e bella istituzione che, come il Corpo Musicale, reca lustro e decoro al quartiere.

10. Coloro che intendono aderire all’associazione devono presentare un’apposita istanza al consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed eventuali regolamenti. Il consiglio direttivo deve provvedere, in piena discrezionalità, in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. L’adesione all’organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

11. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione. L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

12. I soci sono tenuti a osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

13. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione dell’assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il collegio arbitrale di cui all’art. 30 del presente statuto; in tal caso la deliberazione di esclusione è efficace fino alla pronuncia del collegio stesso.

14. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro 60 si intende automaticamente escluso a fare tempo dal primo giorno successivo oltre detto termine.

15. Sono organi dell’associazione:

● l’assemblea dei soci;

● il consiglio direttivo;

● il presidente del consiglio direttivo;

● il collegio dei revisori dei conti, se nominato.

16. I soci sono convocati in assemblea dal consiglio tutte le volte che quest’organo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell’associazione, oppure inviata a mezzo fax/e-mail, almeno dodici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del codice civile.

17. L’assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

● approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

● nomina dei componenti il consiglio direttivo, del presidente e del vicepresidente;

● nomina del collegio dei revisori dei conti;

● approvazione di eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’associazione;

● altri argomenti assegnati dalla legge o dallo statuto.

18. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. L’assemblea straordinaria delibera in merito a:

● le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

● lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.

19. Lo statuto è modificato con delibera dell’assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’art. 23 del presente statuto.

20. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

21. Se non diversamente previsto, l’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

22. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 7 membri eletti tra i soci dall’assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. Il consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

23. Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l’assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

24. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all’ammontare della quota sociale.

25. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

26. Il consiglio cura la gestione, ordinaria e straordinaria, dell’associazione; cura pure la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi e la loro presentazione all’assemblea; la nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’assemblea.

27. Il presidente, e in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio. Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

28. L’assemblea nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti esclusivamente tra gli iscritti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’assemblea in sede di approvazione del bilancio. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’associazione, verificano l’osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il collegio si riunisce almeno due volte all’anno.

29. L’associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del consiglio direttivo. L’assemblea dei soci delibera, con voto favorevole di tre quarti degli aderenti, la messa in liquidazione dell’associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’assemblea. È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

30. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal presidente della Camera di commercio di Milano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

31. Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal codice civile nonché dal d.lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

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